PPE Pietralacroce Nord
PPE Posatora – I stralcio
PPE Posatora – II stralcio_normativa
PPE Q3 di Montedago
PPE Q2A Passo Varano e Ponterosso
PPE Q2B Miglioli, Flavia
PPE di Montedago Q/3 – Spina centrale – Adottato con Deliberazione del C.C.n° 854 del
28.05.1990 e Approvato con Deliberazione della G.P. n°35 del 21.01.1992).
PPE TORRETTE (Cooperativa S. Lucia)
PPE Portonovo
PPE Valle della Lodola Nord
PPE Montemarino
PPE Porto
PPE ex Vigna Marabotto
PPE ex Mattatoio
PPE Piazza d’armi
PPE Palombina
PPE Passetto
PPE Guasco San Pietro
PPE Pietralacroce Nord
PPE ex Vigna Marabotto 2
(nota esplicativa)
Art. 16 – Intervento urbanistico preventivo
L’intervento urbanistico preventivo si applica obbligatoriamente soltanto in determinate zone del territorio comunale, indicate dalle tavole di progetto, dalle norme o dal PPA.
L’intervento urbanistico preventivo può essere attuato sia dal Comune che dai privati.
I piani urbanistici preventivi sono:
- Piani Particolareggiati di Esecuzione (PPE), di iniziativa pubblica, di cui alle leggi 1150/42, 765/67, e successive modifiche ed integrazioni.
- Piani per l’Edilizia Economica e Popolare (PEEP), di iniziativa pubblica, di cui alle leggi 167/679 2, 865/71 e successive modifiche e integrazioni.
- Piani per gli Insediamenti Produttivi (PIP), di iniziativa pubblica, di cui alla Legge 865/71 e successive modifiche ed integrazioni.
- Piani di Recupero (PdR), di iniziativa pubblica o privata, di cui al Titolo IV della Legge 457/78.
- Piani di Lottizzazione Convenzionata (PLC), di iniziativa privata, di cui alla Legge 765/67 e successive modifiche ed integrazioni.
Per le modalità di redazione, adozione e approvazione dei piani urbanistici preventivi sopracitati si fa riferimento alle leggi nazionali istitutive e alle leggi regionali applicative.